Covid 19 ha carattere transnazionale
(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "La nostra Costituzione non prevede una clausola di supremazia e non sancisce in alcun modo la preminenza dello Stato sulle Regioni, però il complesso delle norme vigenti ci consente di dire con chiarezza che in caso di emergenza nazionale decide lo Stato, anzi se permettete, comanda lo Stato. Le competenze esclusive statali in tema di prestazioni e di profilassi internazionale sono disciplinate dall'articolo 117, comma secondo lettera M della Costituzione". Lo ha ricordato il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo alla Camera nel corso del question time.
"Gia' da tempo la Corte Costituzionale ha chiarito che le ordinanze contingibili e urgenti hanno natura semplicemente di atti amministrativi, mentre la competenza - ha aggiunto Boccia - si radica su livelli inferiori fino a quando questi sono considerati adeguati. Spetta allo Stato quindi quando il livello regionale per intensità o estensione non possa ritenersi tale.
È evidente - ha detto ancora il titolare degli Affari Regionali - che nel caso di Covid 19, trattandosi di una epidemia a carattere transnazionale, il livello adeguato per le misure di contrasto non può essere che quello statale. Lo dico perché è necessario sottolineare come la Corte Costituzionale ha da tempo precisato che anche nelle materie di competenza concorrente, tra le quali è compresa la tutela della salute, lo Stato nel caso di inadeguatezza da parte delle regioni può avocare a sé la funzione legislativa. Ricordo all'Aula - ha concluso - le sentenze 303 del 2003 e numero 6 del 2004 e la sentenza 246 del 2019".