Superare concetto ‘stabile organizzazione’
“Da quello che leggo sulla stampa il governo starebbe pensando ad una ritenuta alla fonte del 25% sui pagamenti a favore delle multinazionali con sede all’estero. È evidente che, se le indiscrezioni giornalistiche dovessero trasformarsi in un provvedimento del governo, lo sosterrò; è un passo in avanti nel contrastare l’elusione fiscale delle grandi multinazionali del web che permetterebbe allo Stato italiano di recuperare gettito.
Ma resto convinto che questa non sia la strada migliore. Così facendo il nostro Paese seguirebbe l’esempio inglese che, tradotto, vuol dire: in UE non si è riusciti ad arrivare ad un’armonizzazione fiscale nell’economia digitale e ogni Paese fa a modo suo. Sarebbe l’ennesimo fallimento dell’UE, e lo dico da europeista convinto”. Così Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera, intervenendo al seminario ‘Fiscalità nell'economia digitale’, organizzato a Montecitorio da Confindustria Digitale.
“Economia digitale e economia reale – ha aggiunto Boccia - non possono più essere distinte ma vanno considerate come un’unica cosa. Il tema centrale su cui l’Europa continua a non prendere una decisione è lo spostamento della tassazione dalle imposte dirette a quelle indirette, è necessario superare le asimmetrie fiscali presenti in UE in modo che in tutti i Paesi ci siano le stesse imposte indirette e si superi il concetto, diventato obsoleto al tempo dell’economia digitale, della stabile organizzazione”.
Lasciando la Camera lo stesso Boccia ha, infine, confermato che nei prossimi giorni, “per andare incontro all'esigenza dell'amministrazione fiscale e del governo stesso in vista dei decreti”, depositerà con “oltre 50 firme una nuova proposta che disciplina la relazione ‘Business to Consumer e ‘Business to Business’, recependo la direttiva 2008 anche nella parte in cui, con l'istituzione del Moss (mini one stop shop) semplifica gli adempimenti dei fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, evitando la necessità che gli stessi si identifichino in tutti gli stati membri ove sono stabiliti i committenti/acquirenti non soggetti passivi”.